ja_mageia

Preventivo Assicurazione
Benvenuti, sito web di informazione gratuita sulle assicurazioni in generali. Esegui il uto preventivo assicurazione rca on line.
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home
Preventivo Assicurazione auto e moto on line
Assicurazioni e pensione integrativa, come scaricarle dal 730
Sunday, 19 April 2009 11:09
di Carlo Giuro

ROMA (15 aprile) - Sta per aprirsi, puntuale come ogni anno, la stagione delle tasse. Prima tappa, il modello 730 . Quali sono le “voci” assicurative e previdenziali che danno diritto a benefici fiscali e in quali riquadri inserirle? I possibili benefici sono due: la deducibilità e la detraibilità. Qual è la differenza ? Un onere deducibile riduce il reddito imponibile, vale a dire la base di calcolo dell’imposta (il risparmio è quindi direttamente proporzionale all’aliquota fiscale propria del contribuente); la detrazione riduce invece la imposta già calcolata. Due informazioni vanno sempre tenute presenti:

1) le spese devono essere state sostenute nel 2008;
2) è possibile usufruire dei benefici fiscali anche quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico.

Le detrazioni: assicurazioni vita ante 2000, assicurazioni rischio morte, infortuni, long term care: sia le detrazioni che le deduzioni vanno inserite nel Quadro E- Oneri e Spese, del 730. Partendo dalle detrazioni, nella sezione I, nel rigo E12 vanno indicati i versamenti per premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni riferiti ai contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La condizione è che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. Vanno poi inseriti anche, per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto. L’importo da indicare nel rigo E12 non deve, complessivamente, superare euro 1.291,14.

Le deduzioni: la previdenza integrativa.
Nella sezione II del Quadro E vanno inseriti invece gli oneri deducibili. Nel rigo E22 vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. In questa voce devono ricomprendersi anche i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Ssn versati nel 2008 con il premio della Rc auto e l’assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe), i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe” presso l’Inps, i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita).

Nei righi da E28 a E32 vanno inseriti i contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione, situazione che si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un Cud 2009 o di un Cud 2008 in cui non sia certificato alcun importo al punto 39 del Cud 2009 o al punto 39 del Cud 2008. I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

Il rigo E28 è riservato all’indicazione dei contributi e premi per i quali si chiede la deduzione ed il limite di deducibilità è quello ordinario di euro 5.164,57. In particolare, devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari sia se relative a fondi negoziali (riportati nei punti 45 e 46 del Cud) sia se relative a strumenti individuali come fondi pensione aperti e piani individuali di previdenza (forme assicurative previdenziali). Nel caso dei dipendenti pubblici il rigo va compilato solo per esporre quei contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico, sottoscritti cioè in forma individuale(per esporre invece i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati, al momento il solo Espero per il comparti scuola, deve essere compilato il rigo E32 seguendo le relative istruzioni).

Il rigo E29 è invece riservato ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, ovvero ai quei soggetti cha a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Anche tali soggetti possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro, ma se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità. In cosa consiste ? A partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. Come si legge sulla Guida fiscale disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione) sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro.

Il rigo E30 è riservato all’indicazione dei contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità.

Nel rigo E31 vanno invece indicate le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta.

Il rigo E32 è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (al momento il solo Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006. Pertanto l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di Tfr destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei limiti vigenti precedentemente alla riforma entrata in vigore nel 2007. Invece, se i dipendenti pubblici si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) devono compilare come visto il rigo E28 .

Fonte: http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=54611&sez=HOME_NOSTRISOLDI

 
Contratti assicurazione: “NO” dei Consumatori alle norme vessatorie
Wednesday, 08 April 2009 14:40

Pubblicato da Filadelfo in Assicurazione auto, Assicurazione sulla casa, Assicurazione sulla salute, Liberalizzazioni.

Riguardo ai contratti di assicurazione, in particolare quelli pluriennali e quelli dell’RC auto, è in corso già da parecchie settimane una mobilitazione, in varie forme, da parte delle Associazioni dei Consumatori, le quali sono nettamente contrarie all’ipotesi di abolizione del plurimandato e della possibilità di rescissione anticipata dei contratti di assicurazione con durata pluriennale.

Al riguardo, l’Associazione Adiconsum è intervenuta con una nota proprio nel giorno in cui la X Commissione Industria del Senato della Repubblica voterà quella che per i consumatori è la reintroduzione di norme vessatorie che comportano, anche se parzialmente, la cancellazione dei provvedimenti di liberalizzazioni voluti dall’ex-ministro Bersani.
 
Di conseguenza, l’Adiconsum ha annunciato che, contro la cancellazione di due importanti conquiste da parte dei cittadini in materia di libera scelta delle compagnie e dei contratti di assicurazione, si adopererà per invitare le organizzazioni degli intermediari assicurativi al fine di sottoscrivere un impegno che garantisca per i cittadini la stipula di polizze aventi una durata non superiore ai dodici mesi.
 
Se i provvedimenti in discussione presso la X Commissione Industria del Senato della Repubblica diventeranno Legge, gli assicurati si troveranno costretti, riguardo alle polizze aventi una durata pluriennale, ovverosia dai cinque ai dieci anni, a non poter esercitare il recesso, ovverosia la disdetta anticipata, anche nel caso in cui con il trascorrere del tempo le condizioni di contratto non siano più rispondenti alle esigenze del consumatore.
 
Con l’abolizione del plurimandato, invece, l’agente non potrà più proporre al consumatore polizze di compagnie diverse al fine di stipulare quella più conveniente ed in linea con le proprie esigenze assicurative.

Fonte articolo: http://www.vostrisoldi.it/articolo/contratti-assicurazione-no-dei-consumatori-alle-norme-vessatorie/12359/

 
Rumors: Il Tesoro estende il TARP al settore delle assicurazioni vita
Wednesday, 08 April 2009 14:38

Il Governo degli USA avrebbe l'intenzione di estendere il TARP (Troubled Asset Relief Program), il piano da $700 miliardi promosso dall'ex-Segretario al Tesoro Henry Paulson per salvare il sistema finanziario, al settore delle assicurazioni vita. Lo riporta il "Wall Street Journal". Secondo delle indiscrezioni raccolte dal quotidiano di finanza il Tesoro dovrebbe annunciare già nei prossimi giorni che alcune imprese assicurative riceveranno dei fondi del Governo. Nel pre-borsa i titoli del settore prendono il volo. Prudential Financial (US7443204091) guadagna l'11,7%, MetLife (US59156R1086) l'8,9%, Hartford Financial (US4165151048) il 25,8% e Genworth (US37247D1063) il 26,8%.